Tolleranza per errori connessi al cambio di aliquota IVA dal 21% al 22%.

agenzia entrateimagesCA59YL82Vi segnaliamo che, considerata la situazione di emergenza a seguito dell’inaspettato aumento dell’aliquota IVA ordinaria, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno concedere, con un comunicato stampa del 30 settembre 2013 (di seguito lincato) un periodo di tolleranza durante il quale non saranno applicate sanzioni nel caso di errori connessi al cambio di aliquota.
Il comunicato ricalca in sostanza quello del 16 settembre 2011, in occasione del passaggio dell’IVA dal 20 al 21% e rinvia alla circolare 45/E del 2011 (vedi precedente news) che era stata diramata in relazione a tale aumento.
Come nel 2011, anche in questa occasione permangono alcune incertezze attorno all’interpretazione del comunicato: la moratoria sembra infatti non coprire tutti gli errori ma solo quelli connessi a “ragioni di ordine tecnico” che hanno impedito l’adeguamento dei “software per la fatturazione e i misuratori fiscali”. Rimane però il dubbio circa il grado di complessità richiesto affinché si possa beneficiare della disapplicazione delle sanzioni. Dal tenore del comunicato però, sembrano potersi escludere gli errori frutto di disattenzioni e non attribuibili ai sistemi tecnici e informatici.
Il comunicato dispone inoltre la necessità che gli operatori provvedano a regolarizzare “le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento” ai sensi del 1° comma dell’art. 26 del Dpr 633/72 entro il 27 dicembre, relativamente alle fatture emesse nei mesi di ottobre e novembre, ed entro il 16 marzo per le fatture emesse nel mese di dicembre.

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